Lo Statuto

 STATUTO SCAM MELZO a.s.d.

Aggiornato alle modifiche dell'art. 90 L. 289/02 del maggio 2004 e alla Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1273 del 15.07.2004

 

Articolo 1 - Denominazione e Sede

E' costituita in Melzo, in Via De Amicis n, 7, un'Associazione Sportiva, ai senzi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata SCAM (Sci Club

Alpino Melzo).

Articolo 2 - Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito,

avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale.

2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'Ordinamento Sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la difusione di attività sportive

connesse alle discipline contemplate dalla FISI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di

attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni citata disciplina. Per il

miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed

attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati, nonchè lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il

perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline contemplate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà

svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall'elettività delle cariche

associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o

avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonchè agli Statuti e ai Regolamenti della Federazione

Italiana Sport Invernali (FISI); si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FISI dovessero adottare a suo

carico, nonchè le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla

gestione delle Società e Associazioni affiliate.

6. L'Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle Assemblee Federali di settore.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Articolo 4 - Domanda di Ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia sportive che ricreative svolte dalla

Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta

deve intendarsi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni

rapporto collegato all'attività stessa, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della

dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federarione Italiana Sport Invernali e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite

sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, potrà essere sospesa da parte del

Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale.

4. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercitante la potestà parentale. Il

genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le

obbligazioni dell'Associato minorenne.

5. La quota associativa non può essere traferita a terzi o rivalutata.

6. Lo Sci Club dovrà tesserare alla FISI tutti i membri del proprio Consiglio Direttivo.

Articolo 5 -Diritti dei Soci

1. Tutti i Soci maggioranne godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali nonchè all'elettorato attivo e passivo.

Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea Utile svoltasi dopo il raggiungimento dellla maggiore età.

2. Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al

comma 2. del successivo Articolo 13.

3. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la Sede Sociale e a partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite.

Articolo 6 - Decadenza dei Soci

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) dimissione volontaria

b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa

c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute

disonorevoli entro e fuori l'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio

d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'Articolo 25 del presente Statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso

di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il

provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3. L'Associato radiato non può più essere ammesso e non ha diritto alla restituzione della quota associativa annuale nè parziale nè totale.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea Generale dei SOci

b) il Presidente

c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell'Assmblea

1. L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie  e straordinarie. Quando è

regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli

Associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) almeno la metà più uno degli Associati, in regola con il pagamento  delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno.

In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo;

b) almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima pertecipazione degli Associati.

4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o da una delle

persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea nomina un Segretario e se necesario due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva, in ordine alla designazione delle cariche sociali, è

fatto divietoi di nominare, tra i soggetti con funzione di scutatori, i candidati alle stesse.

6. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assenblea sia redatto da un notaio.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello

stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli Associati in regola con il versarmento della quota annuale e

non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà

l'elenco degli Associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammisso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimentoo della stessa.

2. Ognuno può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro Associato.

Articolo 10 - Assemblea Ordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale

comunicazione agli Associati a mezzo di posta ordinaria o elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora e

l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura

dell'esercizio sociale per l'approvazione del BIlancio Consuntivo e per l'esame del Bilancio Preventivo.

3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associaizone nonchè in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la

nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associaizone che non rientrino nella competenza dell'Assemblea

Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente Articolo 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e

delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto a un voto.

2. L'Assemblea Staordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli Associati aventi diritto di voto e delibera

con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il

numero degli Associati intervenuti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell' art. 21 del CC, per deliberare lo scioglimento

dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

Articolo 12 - Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede

dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo di posta ordinaria o elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere

indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'eleno delle materie da trattare.

2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:

a) approvazione e modifica dello Statuto Sociale

b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari

c) designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione

dell'Associazione

d) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile (minimo tre) di componenti determinato di volta in volta dall'Assemblea dei Soci e gli eletti

nominano il Presidente. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nomina il Vice Presidente e il Segretario che può avere funzione di Tesoriere. Il Consiglio

Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili per due mandati, con possibilità di essere rieletti dopo i due mandati in

mancanza di candidati. Le delibere verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci regolarmente tesserati in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni e non

ricoprano cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione, non abbiano riportato condanne passate in

giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali a discipline

inerenti squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori a un anno.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole

della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

5. Le delibere del Consiglio, per la loro validità, devono essere riportate in un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo

stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli Assocciati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la

massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i

rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio stesso con il subentro del primo candidato non eletto, in ordine di votazione alla carica di

Consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che

abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per

surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla

nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

3. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo dorvà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare

immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttvo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli

affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza

formalità.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. deliberare sulle domande di ammissione dei Soci

2. Redigere il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo da sottoporre all'Assemblea

3. fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria nel rispetto dei quorum di

cui all'articolo 8, comma 2.

4. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci

5. adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari

6. attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 17 - Il Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il Legale Rappresentante in ogni

evenienza.

Articolo 18 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente

delegato.

Articolo 19 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come

Tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonchè delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi, previo

mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Il Rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il Bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Bilancio

Consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione stessa.

2. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della

Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

3. Insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta nell'Ordine del Giorno l'approvazione del Bilancio, copia dello stesso deve essere messa

disposizione di tutti gli Associati.

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Aprile e terminano il 31 Marzo di ciascun anno o altro periodo di 12 mesi liberamente scelto dallo Sci

Club.

Articolo 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti e Associazione, da lasciti e

donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo 23 - Sezioni

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezione nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi saranno demandate all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale

costituito secondo le regole previste dalla FISI.

Articolo 25  - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la

presenza di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto di voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno tre quarti dei

Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci aventi

per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei Soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'Autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del

patrimonio dell'Associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione prevista

dalla Legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Satuto e del Regolamento della Federazione Italiana Sport

Invernali a cui l'Associazione è affiliata e in subordine alle norme del CC.

 

 

 

 

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